ACCREDITAMENTO
ACCREDITAMENTO
L'accreditamento è l'attestazione, da parte di un Ente che agisce quale garante super partes, della competenza, indipendenza e imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura.
Gli organismi e i laboratori verificano prodotti, servizi, sistemi di gestione o figure professionali, e ne attestano la conformità alle norme, volontarie e obbligatorie, mediante le attività di certificazione e di ispezione, di prova e di taratura.
L'accreditamento degli organismi e dei laboratori conferisce ai certificati di conformità e di taratura, e ai rapporti di prova e di ispezione rilasciati sul mercato, un alto grado di affidabilità in termini di qualità e sicurezza dei beni e dei servizi sottoposti a verifica, e ne garantisce il riconoscimento sui mercati internazionali.
Nel mondo, l'accreditamento viene svolto sulla base della norma internazionale ISO/IEC 17011. All'interno dell'Unione europea, il Regolamento CE n. 765/2008 prevede che ogni stato membro nomini il proprio Ente Unico nazionale di accreditamento e ha conferito per la prima volta a tale attività uno status giuridico, riconoscendola come espressione di pubblica autorità.
In Italia l'Ente Unico di accreditamento designato dal governo è Accredia.
Noesis nell'erogazione dei propri servizi ha come scopo primario l'attenzione alle esigenze del Cliente e il soddisfacimento di tali esigenze come valore guida nella gestione delle attività aziendali.
Noesis grazie alla competenza dei propri consulenti è in grado di assistere i propri clienti nello sviluppo dei sistemi di gestione in accordo alle norme ed ai regolamenti di riferimento e nello specifico:
- assistenza nell'accreditamento dei CAB in conformità alla norma UNI CEI EN 17065.
- Assistenza nell'accreditamento dei CAB in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021.
- Assistenza nell'accreditamento dei CAB in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
- Assistenza nell'accreditamento dei CAB in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024
- Accreditamento dei laboratori in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Per qualsiasi chiarimento non esitate, contattateci mezzo mail al seguente indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Antonio Maria Puzzilli
General Manager Noesis
Ultimo aggiornamento (Venerdì 23 Febbraio 2018 18:26)
Nuove norme UNI EN ISO 9001 e 14001 entro il 15 settembre 2018Manca meno di un anno alla scadenza del periodo di transizione alle nuove norme UNI EN ISO 9001:2015 per il sistema di gestione per la qualità e UNI EN ISO14001:2015 per il sistema di gestione ambientale.
Entro il 15 settembre 2018, le imprese certificate secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 sono chiamate ad adeguare la propria certificazione alle edizioni 2015 delle due norme ISO più diffuse al mondo (circa un milione e mezzo di imprese, quasi 200 mila in Italia). Le aziende che effettuino audit di sorveglianza o rinnovo senza allinearsi ai nuovi standard, incorrerebbero in costi maggiori, perché obbligate a rifare un audit di adeguamento alla versione 2015 entro il prossimo settembre. Inoltre dal 15 marzo 2018 gli organismi di certificazione dovranno svolgere tutte le verifiche per la prima certificazione, le sorveglianze o i rinnovi, secondo le nuove edizioni delle due norme. Lo ha deciso IAF (international Accreditation Forum) nel corso dell’Assemblea Generale tenutasi a Vancouver lo scorso ottobre.
Antonio Maria Puzzilli General Manager Noesis mob. (+39) 3401740453 tel. (+39) 06 64463224 fax (+39) 06 98185864 e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Ultimo aggiornamento (Sabato 04 Novembre 2017 16:24) Nuovo regolamento "Prodotti da costruzione"Noesis vi informa che il 18 gennaio 2011 l'Europarlamento ha approvato il testo di un nuovo regolamento destinato ad abrogare la direttiva "Prodotti da costruzione" del Consiglio 89/106/CEE e ad introdurre una serie di obblighi relativi all'etichettatura dei materiali da costruzione che contengono sostanze pericolose, al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori edili e delle persone in genere.
Le regole relative ai prodotti da costruzione rivestono molteplici piani d'interesse, sia per i produttori e per le relative dinamiche di mercato, sia per i lavoratori e sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro sia pure per gli utenti in generale. Appare interessante richiamare brevemente il percorso che ha portato alla bozza di Regolamento approvata dal Parlamento europeo. LA DIRETTIVA "PRODOTTI DA COSTRUZIONE" La direttiva 89/106/CEE ha, tra l'altro, stabilito che potessero beneficiare del marchio "CE" soltanto i prodotti da costruzione conformi alle norme degli Stati UE in cui sono state recepite le norme armonizzate, o che avessero avuto un benestare tecnico europeo o, in mancanza, in base alle specifiche tecniche nazionali, autorizzate dal Comitato permanente per la costruzione. Proprio con riferimento al marchio "CE", peraltro, sono stati posti in evidenza, con lo scorrere degli anni, alcuni "limiti" della direttiva 89/106/CEE (anche in base alla differente trasposizione che è stata operata dagli Stati o a causa di norme di prassi che, in alcuni casi, hanno subordinato la commercializzazione di un prodotto proveniente da un altro Stato comunitario, al requisito dell'apposizione del marchio "CE", "forzando" le disposizioni della direttiva – v. Causa C-385/10, Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 30 luglio 2010 — Elenca Srl/Ministero dell'Interno). LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE FISSA CONDIZIONI ARMONIZZATE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE [COM(2008) 311 DEF.] L'obiettivo principale del testo proposto è di riuscire contribuire ad armonizzare il mercato interno, favorendo contestualmente una politica industriale sostenibile. In particolare, si è avvertita l'esigenza di chiarire il significato specifico del marchio "CE", di definire criteri più rigorosi per la designazione degli Organismi di Valutazione Tecnica (TAB) - nell'ottica di accrescere la credibilità del sistema – nonché di rafforzare la vigilanza del mercato. La proposta, inoltre: LA RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 18 GENNAIO 2011 Venendo al testo del provvedimento approvato, e riallacciandoci a quanto poco sopra illustrato, si rileva, innanzitutto, che l'ottavo considerando della bozza di Regolamento afferma che "Per semplificare e chiarire la normativa vigente e migliorare la trasparenza e l'efficacia dei provvedimenti in atto, è opportuno sostituire la direttiva 89/106/CEE". L'articolo 1 definisce l'oggetto: "Il presente regolamento fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo norme armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione". Si presentano come interessanti anche le definizioni dettate dall'articolo 2, tra le quali si segnalano le seguenti: ATTENZIONE PER L'AMBIENTE, PER LA SALUTE E PER LA SICUREZZA DURANTE L'INTERO CICLO DI VITA DELLE OPERE DA COSTRUZIONE Ulteriormente, il punto 3 (Igiene, salute e ambiente) dell'Allegato I sottolinea che "Le opere da costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione [...]". LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE L'art. 5 prevede i casi di deroga all'obbligo di redazione della "dichiarazione di prestazione", mentre l'art. 6 ne precisa il contenuto. LA MARCATURA CE SEMPLIFICAZIONI PER LE "MICRO-IMPRESE" Tra queste, vi sono alcune disposizioni che prevedono la possibilità di impiego di procedure semplificate da parte delle microimprese che fabbricano prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata. Tali microimprese potranno eventualmente scegliere le nuove procedure semplificate di valutazione delle prestazioni dei loro prodotti da costruzione, sempre che tali beni siano ancora conformi ai requisiti applicabili mediante una documentazione tecnica specifica (e dovranno poter sempre dimostrare l'equivalenza delle procedure impiegate con le procedure fissate nelle norme armonizzate). TEMPISTICA ED ENTRATA IN VIGORE Cordiali Saluti Ultimo aggiornamento (Lunedì 02 Maggio 2011 19:18) |
2018 - NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONIIl 21/02/2018 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le Norme Tecniche per le Costruzioni 2018. Entreranno in vigore il 22 marzo. Le NTC vere e proprie sono contenute nell'Allegato, che si compone di 12 capitoli: 1. Oggetto Ultimo aggiornamento (Mercoledì 21 Febbraio 2018 14:30) |